Il 30 giugno 2022 sono stati adottati i tanto attesi decreto del Presidente della Repubblica e Decreto Ministeriale a definizione del quadro normativo introdotto dal legislatore con l’art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che ha inserito nel nostro ordinamento il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO).
Cos’è il PIAO
Il PIAO (di seguito anche solo “il Piano”) è il documento unico di programmazione e governance nato dall’esigenza di rendere organici e integrati tra loro gli strumenti di pianificazione di cui sono dotate le PP.AA. Il Piano, infatti, assorbe e ingloba al suo interno molti dei piani che finora le Pubbliche amministrazioni italiane erano tenute a predisporre annualmente.
La disciplina sull’adozione del Piano trova applicazione nei confronti di tutti i soggetti di cui all’art. 1, co. 2, del d.lgs. n.165/2001 (Testo Unico sul Pubblico Impiego – TUPI) escluse le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative.
È prevista l’adozione in forma semplificata per tutte le amministrazioni che hanno all’interno del proprio organico fino a 50 dipendenti.
Il termine di adozione inizialmente previsto per il 30 aprile 2022 in sede di prima applicazione, è stato differito con l’approvazione del D.L. n. 36/22 al 30 giugno 2022, data in cui il quadro normativo è stato finalmente completato con la pubblicazione in Gazzetta del d.P.R. n. 81 del 24 giugno 2022 e con la sottoscrizione congiunta del decreto da parte del Ministro per la Pubblica Amministrazione e del Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Il d.P.R. n. 81 del 24 giugno 2022
Con il d.P.R. n. 81/22, che entrerà in vigore il prossimo 15 luglio – quindi oltre il termine del 30 giugno 2022 [n.d.r.] – sono stati stabiliti gli adempimenti, cui sono tenute le PP.AA., inerenti ai piani che saranno assorbiti all’interno del PIAO.
Nello specifico, all’art. 1, è precisato che per le amministrazioni con più di 50 dipendenti <<sono soppressi, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del […] PIAO>> i seguenti adempimenti relativi ai piani:
- dei fabbisogni del personale
- delle azioni concrete
- per razionalizzare l’utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell’ automazione d’ufficio
- della performance
- della prevenzione della corruzione e della trasparenza
- organizzativo del lavoro agile
- di azioni positive.
I piani così assorbiti dovranno intendersi come riferiti alla corrispondente sezione del PIAO.
Il decreto ha poi confermato quanto già stabilito dall’art. 6, c.6., del d.lgs. n. 80/2021, vale a dire la previsione dell’adozione in forma semplificata del PIAO per le amministrazioni con non più di 50 dipendenti.
All’art. 2 il decreto specifica le norme di coordinamento con le disposizioni vigenti:
- per gli enti locali (comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolane e unioni di comuni), precisando che il piano dettagliato degli obiettivi e il piano della performance <<sono assorbiti nel PIAO>>;
- per le amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici statali, con riferimento agli adempimenti dovuti ai fini del reclutamento del personale alle dipendenze delle PP.AA. (ex artt. 6 e 35, c.4., del TUPI) disponendo l’invio del <<[…]piano dei fabbisogni […] ovvero la corrispondente sezione del PIAO […] al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per le necessarie verifiche sui relativi dati>>.
Infine, all’art. 3, il decreto demanda le attività di monitoraggio <<sull’effettiva utilità degli adempimenti richiesti dai piani non inclusi nel PIAO>> a:
- il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri <<al fine di individuare ulteriori adempimenti incompatibili>>;
- l’ANAC per la disciplina sulla prevenzione della corruzione e per la trasparenza.
Il Decreto Ministeriale
Con riferimento alle modalità di adozione del PIAO, sia in forma ordinaria sia in forma semplificata, nel testo del Decreto Ministeriale (di seguito anche solo “DM”) si rinvengono le indicazioni operative per le amministrazioni.
Il DM del 30 giugno 2022- allo stato attuale, firmato digitalmente dai Ministri, ma non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale [n.d.r.] – adotta il c.d. <<Piano tipo>> previsto dall’art. 6, c. 6. del d.lgs. n. 80/21 e ss.mm., con lo scopo di coordinare le diverse sezioni in cui il PIAO è articolato e favorire un disegno organico e integrato della strategia di ciascun ente.
A tal fine, fornisce le seguenti indicazioni operative di adozione del piano:
- presenza della scheda anagrafica dell’amministrazione;
- suddivisione in sezioni (Valore pubblico, performance e anticorruzione; Organizzazione e capitale umano; Monitoraggio);
- ripartizione di ciascuna sezione in sottosezioni riferite agli specifici ambiti di attività amministrativa e gestionali;
- contenuto sintetico di ciascuna sezione, descrittivo delle relative azioni programmate con particolare riferimento, ove necessario, alla fissazione di obiettivi temporali intermedi.
Tali indicazioni sono altresì fornite in formato tabellare all’interno della <<Guida alla compilazione>> in cui il DM riporta tutte le sezioni e sottosezioni di cui deve essere composto il PIAO, il loro contenuto e se sono da ricomprendere o meno nei piani adottati in forma semplificata dalle amministrazioni fino a 50 dipendenti.
Proseguendo la lettura del DM, si rinvengono le seguenti ulteriori indicazioni operative:
Adozione | entro il 31 gennaio: dagli organi di indirizzo politicodagli organi di vertice in relazione agli specifici ordinamenti, per le pubbliche amministrazioni che ne sono sprovvistedalla giunta, negli enti locali |
Durata | triennale |
Forma | esclusivamente digitale |
Pubblicazione | sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica e sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione |
Sanzioni | sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000 (prevista in caso di mancata adozione del PTPCT o dei codici di comportamento, ex art. 19, c. 5, lett. b), del D.L. n.90/14);divieto di erogazione della retribuzione di risultato, per i dirigenti (ex art. 10, c.5, d.lgs. Performance);divieto di procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati, per la P.A. (ex art. 10, c.5, d.lgs. Performance);responsabilità amministrativa, per il titolare dell’organo di indirizzo, in caso di erogazione dei trattamenti e delle premialità previste dal Titolo III del d.lgs. Performance |
Al fine di rendere pienamente coerenti i contenuti del PIAO con i documenti di programmazione finanziaria, previsti dalla legislazione vigente per ciascuna delle PP.AA., il decreto inoltre prevede un differimento del termine di adozione:
- in ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l’approvazione dei bilanci di previsione, di 30 gg successivi a quello di approvazione dei bilanci di previsione;
- in sede di prima applicazione, di 120 gg successivi a quello di approvazione dei bilanci di previsione.
Il portale dedicato Sul portale presente sul sito del Dipartimento della funzione pubblica, operativo dal 1° luglio 2022, sono consultabili le linee guida elaborate dalle competenti autorità; inoltre, è stato reso disponibile – su richiesta delle PP.AA. – il template per la predisposizione del PIAO e sono rinvenibili un video tutorial e il servizio di help desk dedicato.