L’Autorità Nazionale Anticorruzione, in data 28 luglio 2021, ha approvato uno schema di delibera, pubblicato il 2 agosto 2021 e attualmente in pubblica consultazione, finalizzato all’individuazione di misure semplificate di attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte degli ordini e collegi professionali.
Tale intervento è seguito alla costituzione da parte dell’Autorità di un apposito gruppo di lavoro, istituito al fine di determinare possibili interventi di semplificazione in materia di anticorruzione e trasparenza nonché di chiarire l’ambito di applicazione della normativa con riferimento agli ordini e ai collegi professionali, avendo riguardo alla natura, alla dimensione organizzativa e alle attività svolte da tali enti, nel rispetto delle finalità individuate dalla normativa.
All’esito dell’analisi condotta dal gruppo di lavoro, l’Autorità ha ritenuto che gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione ai sensi dell’art. 3, co. 1-ter, del d.lgs. n. 33/2013 possano essere definiti secondo una logica di semplificazione tenendo conto dei principi di compatibilità, di riduzione degli oneri connessi ai tempi di aggiornamento, di snellimento degli oneri relativi agli ordini e ai collegi territoriali, rispetto a quelli nazionali, in base a un criterio di proporzionalità e di riformulazione dei contenuti di alcuni dati da pubblicare. Sono, tuttavia, esclusi dal perimetro delle precisazioni, per espressa previsione dell’Autorità, quegli obblighi di pubblicazione che siano assistiti da sanzioni o vincoli di efficacia specificamente individuati dal legislatore (ossia i casi assistiti da sanzioni per violazioni degli obblighi ex art. 47 del d.lgs. n. 33/2013 e i casi in cui la pubblicazione dei dati sia considerata condizione legale di efficacia dei provvedimenti).
Simmetricamente, per quanto concerne le misure di prevenzione della corruzione, l’Autorità ha ritenuto di fornire alcune indicazioni per agevolare la predisposizione del PTPCT da parte degli ordini e dei collegi professionali.
Si riportano di seguito le indicazioni fornite dallo schema di delibera, distinte avendo riguardo alle semplificazioni in materia di trasparenza e a quelle relative ai Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT).
1) OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
Con riguardo agli obblighi di pubblicazione, si prevede che gli ordini e i collegi professionali non siano tenuti a pubblicare i dati relativi al “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”; agli “Atti di programmazione delle opere pubbliche e le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari, e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche”; alle “Pianificazione e governo del territorio”; alle “Informazioni ambientali”.
L’Autorità, altresì, nello schema precisa che resta ferma la non applicabilità agli ordini professionali di alcuni obblighi di pubblicazione indicati nell’allegato 1) della delibera ANAC n. 1310/2016, quali, ad esempio, gli obblighi relativi alle liste di attesa e ai rendiconti dei gruppi consigliari regionali e provinciali.
Sono stati rivisti e ampliati i termini per l’aggiornamento di alcuni contenuti, quali quelli inerenti ai tassi di assenza del personale; al costo del personale non a tempo indeterminato; agli incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti; al bilancio, preventivo e consuntivo; agli atti degli organismi indipendenti di valutazione o degli organismi con funzione analoga; ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l’acquisizione d’ufficio dei dati.
Si prevede, poi, che gli oneri di pubblicazione relativi alla contrattazione collettiva nazionale e all’elenco dei provvedimenti relativi alla scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi e agli accordi stipulati con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, siano assolti dagli ordini e collegi di livello nazionale, senza gravare ulteriormente sulle rispettive articolazioni territoriali che, per converso, beneficeranno di modalità di pubblicazione semplificate.
Sono stati, inoltre, riformulati i contenuti di alcuni dati da pubblicare, ai fini della semplificazione delle modalità attuative. Ad esempio, per quanto concerne la pubblicazione degli atti di carattere normativo e amministrativo generale, è previsto che gli ordini pubblichino solo lo statuto e il regolamento di organizzazione e funzionamento, ove presente. Per un più esaustivo esame delle proposte di semplificazione in questione si rinvia all’Allegato 1) “Elenco degli obblighi di pubblicazione per gli ordini e i collegi nazionali” e all’Allegato 2) “Elenco degli obblighi di pubblicazione per gli ordini e i collegi territoriali.
Le proposte di precisazione degli oneri di pubblicazione analizzate sono immediatamente applicabili dalla pubblicazione della delibera sul sito istituzionale dell’Autorità.
Sono, invece, rimessi a un successivo confronto con gli ordini e i collegi – volto a individuare possibili modalità di semplificazione sia con riguardo agli enti nazionali sia territoriali – ulteriori oneri di pubblicazione e, in particolare, quelli in materia di performance, di costi della contrattazione integrativa, di servizi erogati (carta dei servizi e costi contabilizzati) e di interventi straordinari e di emergenza. Nell’attesa che intervenga il predetto confronto, gli oneri suddetti sono soggetti alla pubblicazione laddove ne sussistano i presupposti.
2) PIANI TRIENNALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
Con riferimento alla predisposizione dei PTPCT, secondo la medesima logica di semplificazione e di minor aggravamento per gli ordini e i collegi professionali, l’Autorità ha ritenuto di intervenire per facilitare l’operato degli enti che abbiano fino a 15 dipendenti.
Più precisamente si prevede che, nell’identificare le aree a rischio corruttivo, gli ordini possano limitarsi a considerare:
- le aree espressamente previste dal legislatore all’art. 1, co. 16, L. n. 190/2012 e, quindi, quelle relative ad autorizzazione/concessione, contratti pubblici, concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi, concorsi e prove selettive;
- le tre aree specifiche individuate nell’approfondimento contenuto nella Parte speciale III del PNA 2016, di cui alla delibera n. 831/2016, a seguito del confronto avuto con i rappresentanti degli ordini e dei collegi professionali, ovverosia quelle relative alla formazione professionale continua, al rilascio di pareri di congruità, all’indicazione di professionisti per l’affidamento di incarichi specifici.
È, inoltre, precisato che nella programmazione delle misure di prevenzione della corruzione gli ordini e i collegi possano specificare per ogni misura solo alcuni elementi: il soggetto responsabile dell’attuazione, i termini entro cui attuare la misura, la previsione del monitoraggio sull’attuazione della stessa.
Per quanto concerne l’analisi del contesto esterno, infine, si prevede la possibilità per gli enti territoriali di avvalersi del contributo dei Consigli nazionali per la fase di gestione del rischio. Rispetto a tale precisazione, tuttavia, è richiesta preventivamente una valutazione congiunta con i rappresentati degli ordini e dei collegi nazionali.
Le semplificazioni relative ai Piani triennali sono operative dalla pubblicazione della delibera sul sito istituzionale dell’Autorità per la predisposizione del PTPCT 2022-2025.
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Per una più completa analisi delle novità si rinvia all’analisi del testo e dei relativi allegati, consultabili al seguente link.
L’Autorità nazionale anticorruzione si riserva, in ogni caso, di precisare ulteriori semplificazioni, a seguito di un successivo confronto con rappresentanti degli ordini e dei collegi professionali, nonché degli esiti della consultazione pubblica sullo schema di delibera la cui data conclusiva è prevista per il 13 settembre 2021.
Paola Romito, PhD.
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