Definitivo il dietrofront sul limite al contante: è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 49 del 28-2-2022) il testo del DL 30 dicembre 2021, n. 228 (c.d. Milleproroghe, in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 309 del 30 dicembre 2021), coordinato con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.», in vigore dal 01/03/2022.
All’art. 3 del decreto Milleproroghe è stato aggiunto il comma 6-septies che, andando a incidere sull’articolo 49, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sostituisce le parole: “31 dicembre 2021” con le parole: “31 dicembre 2022” e le parole: “1° gennaio 2022” con le parole: “1° gennaio 2023”.
Come noto, dal 1º gennaio 2022, il limite all’utilizzo del contante era stato portato a 1.000, in virtù delle disposizioni dal decreto Fiscale 2020 del governo Conte-bis. L’approvazione dell’emendamento al decreto Milleproroghe ha di fatto sospeso la nuova soglia riportandola a quella precedentemente prevista (2.000 euro) fino a tutto il 2022.
Immutato, invece, il minimo edittale per le sanzioni previste per i trasgressori fissato in € 1.000 a decorrere dal 1º gennaio 2022. Il comma 1-ter dell’art. 63 del D.lgs. 231/07, infatti, non ha subito alcuna modifica, lasciando invariato il quadro previsto con l’entrata in vigore del decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020.
Ratio legis
Il legislatore nell’ultimo decennio, recependo anche le sollecitazioni provenienti dall’Unione europea, è intervenuto spesso in materia di contrasto all’evasione fiscale, sia introducendo degli strumenti finalizzati a tracciare ogni trasferimento di denaro sia modificando i limiti di utilizzo per il contante.
La normativa relativa alla limitazione dell’utilizzo del contante rappresenta, quantomeno nell’idea del legislatore italiano, una misura volta a impedire il riciclaggio di denaro. La ratio della norma assolve in ogni caso una duplice funzione: da una parte, rafforza i meccanismi di prevenzione all’utilizzo del sistema finanziario a finalità di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e, dall’altra, impedisce che, attraverso l’utilizzo di tali strumenti, si realizzino operazioni “sommerse”.
Val la pena sottolineare che la limitazione al contante è uno degli strumenti di lotta al riciclaggio più controverso. Autorevole dottrina, da sempre, ne discute la reale efficacia in termini di contrasto all’evasione fiscale e al riciclaggio.
Limite al contante: evoluzione normativa
La soglia di limitazione all’utilizzo del contante è variata parecchie volte nell’ultimo trentennio, come mostrato dalla tabella seguente che ne analizza l’evoluzione:
PERIODO DI VIGENZA | SOGLIA (€) | RIFERIMENTO NORMATIVO | |
DAL | AL | ||
09/05/1991 | 25/12/2002 | superiore a € 10.329,14 | D.L. 143/1991 – L. 197/1991 |
26/12/2002 | 29/04/2008 | superiore a € 12.500 | D.M. 17/10/2002 |
30/04/2008 | 24/06/2008 | pari o superiore a € 5.000 | D.LGS. 231/2007 |
25/06/2008 | 30/05/2010 | pari o superiore a € 12.500 | D.L. 112/2008 – L. 113/2008 |
31/05/2010 | 12/08/2011 | pari o superiore a € 5.000 | D.L. 78/2010 |
13/08/2011 | 05/12/2011 | pari o superiore a € 2.500 | D.L. 138/2011 |
06/12/2011 | 31/12/2015 | pari o superiore a € 1.000 | D.L. 201/2011 |
01/01/2016 | 30/06/2020 | pari o superiore a € 3.000 | L. 208/2015 |
01/07/2020 | 31/12/2022 | pari o superiore a € 2.000 | D.L. 124/2019 – L. 157/2019 D.L. 228/2021 – L. 15/2022 |
01/01/2023 | ———- | pari o superiore a € 1.000 | D.L. 124/2019 – L. 157/2019 D.L. 228/2021 – L. 15/2022 |
Tetto di 2.000 euro: i pagamenti consentiti
La soglia prevista dall’art. 49 del D.lgs. 231/07 è valida per il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuati a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche. Il limite opera anche nei confronti dei trasferimenti sopra soglia, indipendentemente dalla causa o dal titolo, effettuati con più pagamenti che, anche se inferiori alla soglia, appaiono artificiosamente frazionati.
È, invece, consentito il pagamento oltre il limite imposto ove corrisposto attraverso una duplice modalità di pagamento: in parte con contanti e in parte con pagamento tracciabile (bancomat, carta di credito, bonifico, ecc.).
Non rientrano, infine, nel divieto i prelievi e i versamenti in banca, poiché non si tratta di trasferimenti di denaro tra due soggetti distinti, bensì di movimenti che riguardano una sola persona.
Le sanzioni in caso di violazione
L’art. 63 del d.lgs. 231/2007 individua le sanzioni amministrative applicabili in caso di violazione al limite imposto dall’art. 49. In particolare, tale norma prevede che, fatta salva l’efficacia degli atti, alle violazioni delle disposizioni di cui all’articolo 49, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7, si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 50.000 euro.
Il decreto fiscale 124/2019 ha, poi, introdotto al suddetto art. 63 il comma 1-ter, che così dispone: “Per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 1.000 euro.” La legge di conversione, con modificazioni, del decreto Milleproroghe, rinviando di fatto al prossimo anno l’abbassamento della soglia a 1.000€, non è intervenuta, tuttavia, sull’impianto sanzionatorio vigente, lasciando immutato il minimo edittale originariamente previsto a decorrere dal 1° gennaio 2022.