Le nuove disposizioni
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 25 febbraio 2022 n. 13, contenente nuove misure per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili.
Il provvedimento è finalizzato, com’è noto, a sbloccare il processo di cessione del credito dei bonus edilizi, precedentemente “congelato” in ragione della necessità di porre un freno alle numerose frodi perpetrate ai danni dello Stato e rese possibili proprio dall’assenza di limitazioni normative.
Di conseguenza, all’art. 1 del provvedimento (Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche) viene abrogato il comma 1 dell’art. 28 del D.L. 4/2022, che a sua volta aveva modificato l’art. 121, co. 1 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), vietando ogni ipotesi di cessione dei bonus edilizi successiva alla prima cessione effettuata direttamente dal beneficiario, o, previo sconto in fattura, dal fornitore.
Sono altresì modificate le lettere a) e b) del comma 1 del predetto art. 121 al fine di rendere ammissibili, dopo la prima cessione verso qualsiasi soggetto, da parte del beneficiario, o, previo sconto in fattura, del fornitore, ulteriori due cessioni.
Queste ultime possono avvenire esclusivamente a favore di:
- banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’art. 106 TUB,
- società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’art. 64 del predetto TUB,
- imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del D.Lgs. 209/2005.
Di uguale rilievo è poi l’inserimento nell’art. 121 del comma 1-quater che, dopo aver specificato che i crediti di cui alle lettere a) e b) del primo comma non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate, prevede a tal fine l’attribuzione al credito di un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali cessioni successive. Questa importante novità risulterà applicabile alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura trasmesse all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022.
Il decreto contiene, infine, rilevanti misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche e sui termini di utilizzo dei crediti d’imposta sottoposti a sequestro penale.
Bonus fiscali e rischi di infiltrazioni criminali
L’ennesimo cambio di prospettiva impone di affrontare nuovamente il tema dei controlli antiriciclaggio che i destinatari del D.Lgs. 231/2007 e, nel caso di specie, intermediari finanziari e professionisti, devono effettuare sulle operazioni di cessione di crediti fiscali.
La questione, come noto, è stata più volte affrontata dall’UIF che, in quanto destinataria delle segnalazioni di operazioni sospette, fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria ha svolto un’importante attività di sensibilizzazione di tutti i destinatari degli obblighi antiriciclaggio. In particolare, l’UIF ha evidenziato i rischi di infiltrazione criminale connessi ai provvedimenti emergenziali attraverso i quali lo Stato, al fine di contribuire al rilancio dell’economia, ha consentito l’erogazione di finanziamenti e altri benefici di natura fiscale.
Sul punto, gioverà ricordare che la comunicazione UIF dell’11 febbraio 2021 contiene un riferimento espresso alla necessità di monitorare le operatività connesse con la cessione di crediti fiscali, onde evitare che i bonus previsti dalla normativa emergenziale siano monetizzati attraverso l’utilizzo di capitali illeciti. Nella stessa comunicazione l’UIF evidenzia le prestazioni aventi ad oggetto il rilascio di visti di conformità e asseverazioni, ritenendo che le stesse consentano di intercettare eventuali sospetti di comportamenti funzionali alla creazione artificiosa dei crediti d’imposta.
Inoltre, nello schema D (operatività connessa con illeciti fiscali), pubblicato nel novembre 2020, l’UIF ha descritto una serie di profili soggettivi, connessi al cedente e/o al cessionario, e oggettivi, connessi alle cessioni che possono essere oggetto di condotte fraudolente, connesse alla natura fittizia dei crediti ceduti e all’indebita compensazione degli stessi con debiti tributari, oneri contributivi e premi realmente dovuti dalle imprese cessionarie.
Controlli Antiriciclaggio: il ruolo dei professionisti
A parere dell’UIF le anomalie sopra descritte potrebbero essere rilevate dai destinatari degli obblighi antiriciclaggio nell’assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela. I relativi adempimenti, se assolti correttamente, consentono infatti di individuare una serie di indicatori di anomalia fin dall’instaurazione del rapporto con il cliente.
Per quanto riguarda l’operatività dei professionisti, le prestazioni in materia di bonus e superbonus riguardano per lo più l’apposizione del visto di conformità e la comunicazione della cessione.
Al riguardo, non deve essere sottovalutata, da un lato, l’efficacia deterrente delle misure sanzionatorie introdotte dal D.L. 13/2022 e, dall’altro, la limitazione oggettiva conseguente alla “codifica” dei crediti prevista a partire dal prossimo 1° maggio. Soprattutto quest’ultima costituirà un importante presidio di controllo anche per i professionisti. Nondimeno, tanto per l’apposizione del visto di conformità quanto per la comunicazione della cessione dovrà essere effettuata la valutazione del rischio secondo le prescrizioni generiche contenute nel D.Lgs. 231/2007 e le indicazioni specifiche fornite dalle regole tecniche. In tal modo, infatti, è possibile profilare il cliente e acquisire informazioni specifiche in merito all’operazione di cessione: le caratteristiche soggettive, la titolarità effettiva, la provenienza dei fondi, ossia tutti quegli elementi che il professionista dovrà considerare ai fini della tempestiva individuazione di un’operazione sospetta da segnalare all’UIF.