L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha individuato, anche per il 2022, le modalità con le quali gli Organismi indipendenti di valutazione delle performance (OIV) – o gli organismi con funzioni analoghe nelle amministrazioni e negli enti di diritto privato che non abbiano un OIV – sono tenuti a predisporre l’attestazione, prevista dall’art. 14, co. 4, lett. g), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione.
Nella Delibera n. 201 del 13 aprile 2022, l’Autorità, come per gli anni passati, ha individuato le specifiche categorie di dati oggetto di attestazione, fissando al 31 maggio la data ultima per l’assolvimento dell’obbligo. L’attestazione deve essere successivamente pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” o “Società trasparente”, entro il 30 giugno 2022, e, sempre entro tale data, la sola griglia di rilevazione deve essere trasmessa all’ANAC.
La delibera contiene, altresì, <<le prime indicazioni sull’attività di vigilanza che l’Autorità intende effettuare nel corso del 2022 anche a seguito dell’analisi degli esiti delle predette attestazioni>>, attività distinta tra “Vigilanza d’ufficio”, effettuata mediante verifica dei siti web istituzionali di un campione di soggetti, e “Controllo documentale da parte della Guardia di Finanza”, da avviare eventualmente a seguito di controlli d’ufficio o su segnalazione.
I soggetti tenuti agli obblighi di pubblicazione
L’attestazione <<sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2022>> spetta agli OIV, o agli altri organismi con funzioni analoghe, istituiti presso:
- le pubbliche amministrazioni, ivi comprese le autorità portuali, le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione e gli ordini professionali di cui all’art. 2-bis, co. 2, lett. a) del d.lgs. 33/2013 (limitatamente agli obblighi di pubblicazione “compatibili” con la natura, l’organizzazione e le attività svolte e secondo le indicazioni fornite dalla delibera ANAC n. 777/2021);
- gli enti pubblici economici, le società e gli enti di diritto privato in controllo pubblico;
- le società a partecipazione pubblica non di controllo;
- le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato (art. 2-bis, co. 3, secondo periodo, d.lgs. 33/2013).
Gli obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione e le modalità di rilevazione
L’ANAC ha individuato i dati oggetto di attestazione all’interno di specifiche griglie di rilevazione distinte in base ai soggetti tenuti ad assolvere gli obblighi di pubblicazione.
Nel dettaglio:
P.A. (paragrafo 1.1 della delibera) | Consulenti e collaboratori (art. 15)Enti controllati (art. 22)Pagamenti dell’amministrazione (artt. 4-bis, 33, 41, co. 1-bis per amministrazioni ed enti del servizio sanitario)Pianificazione e governo del territorio (art. 39)Interventi straordinari e di emergenza (art. 42) con esclusivo riferimento alla pubblicazione del Rendiconto della raccolta fondi a sostegno del contrasto all’emergenza epidemiologica da Covid-19, ove ricevuti (art. 99, co. 5, DL n. 34/2020)Altri contenuti – Prevenzione della corruzione (art. 10 D.Lgs. 33/2013, art. 18, co. 5, D.Lgs. 39/2013, L. 190/2012) |
Enti e Società (paragrafo 1.2 della delibera) | Consulenti e collaboratori (artt. 15 e 15-bis)Enti controllati (art. 22)Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (artt. 26 e 27)Bilanci (art. 29)Pagamenti (artt. 4-bis e 33)Altri contenuti – PTPCT (art. 10 D.Lgs. 33/2013, art. 18, co. 5, D.Lgs. 39/2013, L. 190/2012) |
Società a partecipazione pubblica non di controllo (paragrafo 1.3 della delibera) | Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (artt. 26 e 27)Servizi erogati (art. 32 e solo per il SSN anche art. 41, co. 6)Altri contenuti – Accesso civico: accesso civico e registro degli accessi (art. 5 e Linee guida Anac FOIA del. n. 1309/2016) |
Associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato (paragrafo 1.4 della delibera) | Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (artt. 26 e 27)Servizi erogati (art. 32 e solo per il SSN anche art. 41, co. 6)Altri contenuti – Accesso civico: accesso civico e registro degli accessi (art. 5 e Linee guida Anac FOIA del. n. 1309/2016) |
Pertanto, ai fini dello svolgimento delle verifiche sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza, gli OIV, o gli altri organismi con funzioni analoghe, tenuti all’attestazione degli obblighi di pubblicazione, dovranno utilizzare le apposite griglie disponibili in allegato alla Delibera ANAC.
La «Griglia di rilevazione al 31 maggio 2022» consente di documentare la verifica, oltre che della pubblicazione dei dati oggetto di attestazione, anche della qualità dei medesimi in termini di completezza, aggiornamento, formato, secondo le indicazioni fornite nell’Allegato n. 5 («Documento tecnico sui criteri di qualità della pubblicazione dei dati»).
Ancora, nella Delibera in oggetto l’Autorità precisa che, qualora l’ente sia privo di OIV, o di organismo o di altro soggetto con funzioni analoghe, l’attestazione e la compilazione della griglia di rilevazione debba essere effettuata dal RPCT (nel caso delle società a partecipazione pubblica non di controllo dal rappresentante legale; nelle associazioni, fondazioni e enti di diritto privato dal rappresentante legale o dall’organo di controllo, ove previsto). In tal caso, l’Ente avrà cura di evidenziare tale assenza motivandone, altresì, le ragioni.
Pubblicazione e trasmissione
L’attestazione, completa della griglia di rilevazione e della scheda di sintesi, è pubblicata nella sezione «Amministrazione trasparente» o “Società trasparente”, sotto-sezione di primo livello «Controlli e rilievi sull’amministrazione», sotto-sezione di secondo livello «Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe», «Attestazione dell’OIV o di altra struttura analoga nell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione» entro il 30 giugno 2022. Le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato di cui all’art. 2-bis, co. 3, secondo periodo, D.Lgs. 33/2013 pubblicano l’attestazione sul proprio sito web dandone specifica evidenza nella home page.
Entro tale data, inoltre, la sola griglia di rilevazione è trasmessa ad ANAC all’indirizzo di posta elettronica: attestazioni.oiv@anticorruzione.it.
Sul sito dell’Autorità è possibile consultare tutti i documenti, le griglie, le schede di sintesi e i criteri di compilazione.
Monitoraggio
Qualora in sede di attestazione dovessero emergere delle criticità, il RPCT, successivamente alla pubblicazione dell’attestazione OIV e all’invio ad ANAC, dovrà implementare entro il 31 ottobre 2022 misure di trasparenza idonee a superare tali criticità segnalate dagli OIV ovvero idonee a migliorare la rappresentazione dei dati per renderli più chiari e fruibili.
In caso di rilevazione di carenze significative di pubblicazione (attribuzione nella colonna “completezza di contenuto” della griglia di un valore inferiore a 3), gli OIV e gli altri organismi con funzioni analoghe dovranno monitorare le misure di adeguamento agli obblighi di pubblicazione adottate dalle amministrazioni/enti o società, verificando il permanere o il superamento delle sole criticità evidenziate nella griglia di rilevazione. Entro il 31 ottobre 2022, dovranno essere annotati gli esiti di tale attività di monitoraggio utilizzando l’apposita “griglia di monitoraggio” che l’Autorità renderà disponibile in tempo utile e ad integrazione della presente delibera, aggiornando i valori attribuiti nella colonna “completezza di contenuto”. Quest’ulteriore griglia dovrà essere pubblicata nella medesima sezione dell’attestazione trasmessa ad ANAC al medesimo indirizzo entro il 10 novembre 2022.
Rendiconto della raccolta fondi per il contrasto all’emergenza Covid Un’importante novità rispetto agli anni precedenti, infine, risiede nell’introduzione – quale specifico obbligo di pubblicazione oggetto di attestazione del Rendiconto della raccolta fondi per il contrasto all’emergenza Covid, previsto dal DL n. 18/2020, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con L. n. 27/2020. La pubblicazione dei dati sulle erogazioni liberali a sostegno del contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19, dovrà essere effettuata da ciascuna amministrazione beneficiaria all’interno della sezione di “Amministrazione Trasparente” – “Interventi Straordinari e d’urgenza” seguendo le indicazioni fornite dall’Autorità con il Comunicato del Presidente del 29 luglio 2020.