Con l’adozione in data 30 giugno 2022 del d.P.R. n. 81/22 e la sottoscrizione del DM a firma congiunta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e del Ministro dell’Economia e delle Finanze si è completato il quadro normativo introdotto dal legislatore con l’art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che ha inserito nel nostro ordinamento il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO).
Il PIAO (di seguito anche solo “il Piano”) è il documento unico di programmazione e governance nato dall’esigenza di rendere organici e integrati tra loro gli strumenti di pianificazione di cui sono dotate le PP.AA. Il Piano, infatti, assorbe e ingloba al suo interno molti dei piani che finora le Pubbliche amministrazioni italiane erano tenute a predisporre annualmente, tra cui il piano della performance, il piano triennale di fabbisogno del personale, il piano del lavoro agile e il piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza.
Il termine di adozione, inizialmente previsto per il 30 aprile 2022 in sede di prima applicazione, è stato differito con l’approvazione del D.L. n. 36/2022 al 30 giugno 2022.
La normativa prevede, altresì, l’adozione in forma semplificata del PIAO per tutte le amministrazioni il cui organico non sia superiore a 50 dipendenti.
La nota della FOFI
In data 21 luglio 2022, con Nota n. 8573/2022, il RPCT della Federazione Ordini Farmacisti Italiani (FOFI) ha predisposto e trasmesso ai RPCT e ai Consigli Direttivi degli Ordini territoriali un documento contenente indicazioni operative in merito al PIAO, fornendo i principali elementi del nuovo strumento, le scadenze e le responsabilità.
Nel documento si da atto dell’applicabilità anche agli Ordini Professionali delle disposizioni previste dal c.d. Decreto Reclutamento e, <<in considerazione del fatto che gli Ordini hanno un numero di dipendenti non superiore a 50 unità>>, si suggerisce di provvedere quanto prima alla predisposizione e all’adozione del PIAO in forma semplificata.
Dopo aver evidenziato natura e contenuti della normativa istitutiva del PIAO, nella nota si invitano gli Ordini territoriali a utilizzare lo schema-tipo semplificato fornito dal D.M. del 24 giugno 2022 che dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo.
La scadenza evidenziata nell’informativa è al 30 giugno 2022, data evidentemente ormai superata.
L’informativa del CNDCEC
Alla nota della FOFI segue l’informativa n. 65/2022 del 25 luglio 2022 a firma del Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, trasmessa a tutti i Presidenti dei Consigli degli Ordini territoriali.
In tale atto viene descritto il lungo iter normativo che ha portato all’introduzione definitiva del PIAO e, seppur evidenziando le incertezze interpretative e le difficoltà applicative emerse, si invitano gli Ordini territoriali ad adottare il PIAO 2022-2024 in forma semplificata ai sensi del DM 24 giugno 2022 fornendo in tal senso apposito modello di delibera e di Piano semplificato (allegato 1 all’informativa).
Al contempo, per gli Ordini che abbiano già adottato e approvato tutti i documenti programmatici che confluiscono nel PIAO, si suggerisce di valutare la possibilità per l’anno in corso di procedere attraverso l’approvazione di una delibera ricognitiva di tali documenti programmatici. Anche in questo caso viene fornito apposito modello di delibera e schema riepilogativo (allegato 2 all’informativa).
L’applicabilità del PIAO agli Ordini Professionali
Esaminate le indicazioni fornite dai Consigli Nazionali, occorre soffermarsi tuttavia sull’effettiva applicabilità agli Ordini Professionali delle disposizioni relative al Piano integrato di attività e organizzazione.
La disciplina sull’adozione del Piano, infatti, trova applicazione nei confronti di tutti i soggetti di cui all’art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001 (Testo Unico sul Pubblico Impiego – TUPI) escluse le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative.
Orbene, a parere di chi scrive, il richiamo all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 non consente di estendere automaticamente l’obbligo di adozione del PIAO agli Ordini e Collegi Professionali, enti pubblici a struttura associativa non gravanti sulla fiscalità generale e finanziati unicamente con i contributi dei propri iscritti. Stante tale particolare natura, <<il Legislatore si è preoccupato, di volta in volta, di estendere espressamente agli ordini professionali, con specifiche disposizioni, questa o quella normazione afferente alle pubbliche amministrazioni ed agli enti pubblici>> (T.A.R. Sicilia, Catania, sent. n. 2307/2018).
In tal senso, si richiama quanto indicato dall’ANAC nel documento del 2 febbraio 2022 rubricato “Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022” ove l’Autorità lascia intendere l’inapplicabilità delle disposizioni relative al PIAO agli Ordini Professionali, espressamente soggetti, invece, alle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.
Nel testo dell’ANAC, infatti, si legge: << L’art. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 dispone che il PIAO sia adottato da parte delle amministrazioni elencate all’art. 1, co. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative.
Di conseguenza è invece ad oggi confermata ai sensi della legge 190/2012, l’adozione dei PTPCT o in alcuni casi di misure per la prevenzione della corruzione anche integrative del MOG 231, per:
- gli enti pubblici economici
- ordini professionali […]>>
Scadenza del PIAO
Entrambi i documenti pervenuti dai Consigli Nazionali indicano il 30 giugno 2022 quale data di scadenza del termine di adozione del PIAO.
Sul tema, è necessario evidenziare il mancato coordinamento tra l’art. 6, co. 7, del DL n. 80/2021 – che, in sede di prima applicazione della norma, ha individuato nel 30 giugno la scadenza per il 2022 – con quanto previsto dall’art. 8, co. 3, del DM 24 giugno 2022 – che, sempre in sede di prima applicazione della norma, prevede il differimento del termine di adozione del PIAO di 120 gg. dall’approvazione del bilancio preventivo da parte dell’Amministrazione. Tale circostanza, peraltro, è sottolineata in nota nell’informativa n. 65/2022 del CNDCEC.
Probabilmente, considerando anche la necessità che il Piano integrato di attività e organizzazione assicuri <<la coerenza dei propri contenuti ai documenti di programmazione finanziaria, previsti a legislazione vigente per ciascuna delle pubbliche amministrazioni, che ne costituiscono il necessario presupposto>> (art. 8 del DM 24 giugno 2022), sarebbe più coerente e opportuno attendere l’approvazione del prossimo bilancio previsionale, con l’augurio che, nelle more, pervengano ulteriori chiarimenti anche in merito al tema dell’applicabilità per gli Ordini Professionali.
Ricognizione dei piani esistenti
Infine, è doveroso sottolineare come, quantomeno nell’intento del legislatore, il PIAO nasca quale strumento di semplificazione e non quale ulteriore adempimento burocratico al cui interno si raccolgono i precedenti piani (in tal senso, cfr. Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, Adunanza di Sezione del 8 febbraio 2022 e del 17 febbraio 2022).
Per tale ragione, risulta poco condivisibile l’indicazione fornita dall’ANCI nel quaderno operativo 36/2022 – e richiamata nell’informativa del CNDCEC – nel quale <<si consiglia ai Comuni e alle Città Metropolitane che hanno già approvato il bilancio di previsione 2022 2024 ma non il PIAO, di procedere celermente all’approvazione di una delibera ricognitiva di tutti i piani, assorbiti ora dallo stesso PIAO, e già approvati>>. In tal caso si tratterebbe, infatti, di <<un adempimento formale aggiuntivo entro il quale i precedenti piani vanno semplicemente a giustapporsi>>.