Dopo notai, commercialisti e avvocati, anche i consulenti del lavoro si dotano delle regole tecniche previste dalla normativa antiriciclaggio. Con comunicato dello scorso 7 giugno, il Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro ne ha annunciato l’emanazione, evidenziando che le stesse sono frutto di un’ampia e approfondita interlocuzione con le principali autorità: Ministero dell’economia e delle finanze, Ministero della giustizia, Nucleo Speciale di Polizia Valutaria presso la Guardia di Finanza, Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) e Banca d’Italia. Nel comunicato si precisa che la tempistica di definizione del documento ha evidentemente risentito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; si preannuncia, inoltre, la programmazione di apposite sessioni formative sulle Regole tecniche comprensive dell’analisi di casi pratici.
Le Regole tecniche, destinate a tutti i Consulenti del Lavoro iscritti all’albo che esercitano l’attività professionale, contengono indicazioni operative in merito ai seguenti obblighi:
- analisi e valutazione del rischio;
- adeguata verifica della clientela;
- conservazione della documentazione.
Il documento, che presenta un’ampia premessa in merito alle funzioni di promozione, vigilanza e controllo attribuite dal D.Lgs. n. 231/2007 agli organismi di autoregolamentazione, dedica la prima Regola tecnica alla valutazione del rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo connesso all’attività professionale svolta dal consulente del lavoro, nonché all’individuazione delle misure adeguate a prevenire e ad attenuare tale rischio. Da notare che, ancorché nella Regola si faccia riferimento agli artt. 15-16 del D. Lgs. n. 231/2007 (c.d. autovalutazione del rischio), le categorie di rischio in essa utilizzate – inerente, specifico ed effettivo – sono analoghe a quelle che nelle Regole tecniche del CNDCEC individuano il rischio da valutare con riferimento al cliente e alla prestazione professionale ai sensi dell’art. 17, co. 3, del Decreto antiriciclaggio e non quello a cui è esposto il professionista nello svolgimento della propria attività, di cui al citato art. 15.
In effetti dalla lettura delle Regole tecniche sembra desumersi che autovalutazione e valutazione del rischio siano trattate unitariamente, il che, se da un lato rende omogenei i criteri di classificazione, dall’altro individua una metodologia unica per adempiere contestualmente ai due obblighi. Sotto il profilo operativo, peraltro, non è ben chiaro quale possa essere l’output dell’adempimento dell’autovalutazione, posto che i risultati di quest’ultima riguardano il professionista e non il cliente: ne consegue che, anche ai fini dell’evidenza e della tracciabilità, è senz’altro opportuno che le relative risultanze convergano in documenti formalizzati separatamente. Nel caso di specie, invece, l’esito della valutazione del rischio riguarda esclusivamente l’obbligo di cui all’art. 17, considerato che la Regola tecnica associa all’esito di tale valutazione le modalità di adeguata verifica – semplificata, ordinaria, rafforzata – da applicare al cliente.
Regola Tecnica n. 1 – I 4 livelli di rischio inerente
La Regola individua 4 livelli di rischio inerente, associando a ciascuno di essi una serie di prestazioni normalmente riconducibili alle attività tipiche del consulente del lavoro.
Nella tabella che segue sono riportate le prestazioni per livello di rischio:
PRESTAZIONI PROFESSIONALI CON RISCHIO INERENTE NON SIGNIFICATIVO (grado di intensità 1) |
consulenze giuridiche; pareri e risposte a quesiti di carattere fiscale e societario; funzioni di componente del collegio sindacale senza revisione contabile; membro degli organismi di vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001; gestione di posizioni previdenziali e assicurative; predisposizione e invio alla P.A. di pratiche in pubblici registri, nonché invio telematico di bilanci; incarichi conferiti dall’autorità giudiziaria, ma anche la redazione di stime e perizie di parte; adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui alla L. n. 12/1979. |
È da evidenziare la scelta di inserire nell’elenco anche gli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui alla L. n. 12/1979, trattandosi di una prestazione per la quale la norma prevede espressamente l’esenzione dagli obblighi di adeguata verifica (art. 17, co. 7, D.Lgs. n. 231/07).
PRESTAZIONI PROFESSIONALI CON RISCHIO INERENTE POCO SIGNIFICATIVO (grado di intensità 2) |
predisposizione e gestione di piani di assunzione di personale; assistenza e la rappresentanza nella difesa tributaria e stragiudiziale; assistenza nel corso di ispezioni amministrative, verifiche contabili e procedure di certificazione; arbitrati e ogni altro incarico di composizione della controversia; apposizione del visto di conformità da parte del professionista non incaricato della tenuta della contabilità, consistente nella sola attestazione della rispondenza dei dati indicati nelle dichiarazioni fiscali con i risultati delle scritture contabili “secondo gli Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell’articolo 6, comma 7, lettera b), del D.Lgs. 231/2007 aggiornati dall’UIF”. |
PRESTAZIONI PROFESSIONALI CON RISCHIO INERENTE SIGNIFICATIVO (grado di intensità 3) |
consulenza aziendale, amministrativa, tributaria o finanziaria; consulenze a qualsiasi titolo sul trasferimento delle attività economiche compreso le posizioni e i diritti dei dipendenti; consulenze continuative attinenti alla gestione o all’amministrazione di imprese, Onlus e altri enti; consulenza e gli adempimenti in materia di contabilità e predisposizione dei bilanci di esercizio;assistenza e consulenza per istruttoria finanziamenti. |
PRESTAZIONI PROFESSIONALI CON RISCHIO INERENTE MOLTO SIGNIFICATIVO (grado di intensità 4) |
gestioni d’incassi e versamenti in nome e per conto del cliente; gestioni di titoli, conti bancari, denaro e libretti di deposito. |
In caso di più prestazioni professionali richieste dallo stesso cliente, ma con diverso grado di intensità di rischio inerente, il professionista dovrà tener conto della prestazione con il maggior rischio inerente.
Tale ultima previsione appare in contrasto con le disposizioni del D.lgs. n. 231/2007 (art. 17), ai sensi del quale il Professionista è tenuto a svolgere l’adeguata verifica in occasione di ogni singola prestazione professionale svolta. Pertanto, tale indicazione dovrebbe interpretarsi come riferita al caso in cui, in un unico incarico professionale, un cliente affidi al professionista distinte prestazioni, purché tutte in qualche modo riconducibili ad un unico scopo. Qualora invece il cliente affidi nel tempo molteplici incarichi riferiti a prestazioni con scopi distinti, il professionista dovrà procedere con Adeguata verifica caso per caso analizzando il rischio legato alla prestazione oggetto di incarico.
Le Regole minime di condotta
Ancora, per l’esecuzione di ciascuna delle prestazioni sopra elencate, quale “regola minima di condotta”, il consulente del lavoro, ai fini dell’adeguata verifica, è tenuto ad acquisire:
- copia in formato cartaceo o elettronico del documento di riconoscimento in corso di validità del cliente;
- visura CCIAA e l’eventuale incarico professionale o verbale di nomina, che dovrà conservare nel fascicolo intestato al cliente o all’ente/autorità che lo ha nominato.
È ribadita, in ogni caso, la regola generale in virtù della quale, anche in presenza di un rischio inerente non/poco significativo, il professionista non potrà mai fare a meno di valutare in concreto il rischio specifico in quanto la normativa esclude che possano individuarsi a monte, in via automatica e preventiva, fattispecie prive di rischio.
La valutazione del rischio specifico e l’organizzazione dello studio
Il rischio specifico deve essere individuato avvalendosi dei parametri relativi al cliente e alla prestazione professionale di cui all’art. 17, co. 3, D.Lgs. n. 231/2007, ai quali i consulenti del lavoro aggiungono alcuni Indici di rischio relativi alle caratteristiche dell’organizzazione di studio del soggetto obbligato.
Verosimilmente implementando i presidi dell’autovalutazione, la Regola tecnica prevede infatti l’adozione di un Piano antiriciclaggio dello studio nel caso in cui il professionista si avvalga di un numero di dipendenti e/o collaboratori superiore a 15 unità, ovvero eserciti l’attività in più di tre sedi operative. Tale Piano dovrà contenere:
- l’analisi e la verifica delle procedure lavorative interne alla luce dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- Il programma di formazione e aggiornamento dei collaboratori sui rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- le procedure per la gestione dei flussi informativi diretti al professionista obbligato.
Il Piano antiriciclaggio dello studio dovrà essere aggiornato in caso di modifiche della normativa vigente o di sostanziale variazione dell’organizzazione dello studio professionale.
Inoltre, qualora si avvalga di un numero di dipendenti e/o collaboratori superiore a 30 unità, ovvero eserciti in più di 5 sedi operative, oltre al Piano antiriciclaggio dello studio il professionista dovrà designare un responsabile della funzione antiriciclaggio.
Tali indicazioni appaiono legate unicamente a indici dimensionali/numerici dello studio, senza considerare il livello di rischio complessivo dello studio medesimo. Emerge ancora una volta la già menzionata mancanza di un effettivo output dell’adempimento della c.d. autovalutazione, al pari della “confusione” tra autovalutazione stessa e valutazione del rischio cliente/prestazione.
Ad ogni modo, come per i commercialisti, anche per i consulenti del lavoro il rischio effettivo è una risultante del matching tra rischio inerente, individuato secondo criteri oggettivi e astratti, e rischio specifico, quest’ultimo ponderato con un maggiore coefficiente attesa la sua maggiore significatività.
Il rischio effettivo è ricavato dalla seguente formula: RE=(RI*40%) + (RS*60%).
A seconda del grado di rischio effettivo rilevato, il consulente del lavoro dovrà ottemperare agli obblighi di adeguata verifica della clientela, applicando:
- le predette regole di condotta, a fronte di un rischio effettivo non significativo;
- misure semplificate, a fronte di un rischio effettivo poco significativo;
- misure ordinarie, a fronte di un rischio effettivo significativo;
- misure rafforzate, a fronte di un rischio effettivo molto significativo.
Le ulteriori regole tecniche
Il documento in esame si completa con ulteriori 5 Regole che disciplinano:
- Adeguata Verifica
- Persone Esposte Politicamente e Adeguata verifica rafforzata
- Identificazione del cliente
- Identificazione del titolare effettivo
- Obbligo di conservazione della documentazione.
Per ognuna delle elencate fattispecie, sostanzialmente, le Regole si limitano a riportare il dettato normativo.
In merito all’adeguata verifica rafforzata, sono forniti alcune indicazioni sui comportamenti da assumere, sulla scorta di quanto già indicato dal CNDCEC nelle Regole Tecniche per i commercialisti.
Quanto all’obbligo di conservazione, la Regola contiene un elenco di documenti da conservare nel c.d. fascicolo della clientela, tra cui:
- Copia documento di riconoscimento in corso di validità del cliente e del titolare effettivo e Fotocopia tesserino codice fiscale (per le persone fisiche)
- Visura camerale periodicamente aggiornata con indicazione di quote sociali, poteri di rappresentanza e sue limitazioni, oggetto sociale, ecc.
- Verbali di nomina del CDA
- Ulteriore documentazione per l’individuazione del titolare effettivo
- Copia dell’incarico professionale
- Dichiarazioni del cliente sullo scopo e natura della prestazione richiesta e sui mezzi economici e finanziari per attuarla
- Scheda per l’adeguata verifica della clientela
- Scheda valutazione del rischio
- Scheda per il controllo sul rispetto delle limitazioni dell’utilizzo del contante
Di tali ultime schede, fatta eccezione per la valutazione del rischio specifico, non viene fornito alcun modello. Si ritiene si faccia riferimento a documenti presenti in precedenti vademecum emanati dal CNO. Si sottolinea, infine, la presenza in appendice dell’elenco dei Paesi terzi con regimi deboli di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. Tuttavia, la lista non tiene conto delle ultime modifiche intervenute con il Regolamento delegato (UE) 2022/229 della Commissione del 7 gennaio 2022. La lista aggiornata è consultabile al presente link.